Il diritto dell’arte
Analizziamo, adesso, alcune nozioni giuridiche, legate al mondo dell’arte.
Diritto d’autore.
Il diritto d’autore conferisce al creatore/ideatore i diritti esclusivi di pubblicazione o
vendita di opere artistiche, drammatiche, letterarie o musicali. Si protegge, quindi l’idea, frutto di un’espressione artistica.
Diritto di seguito.
È il diritto spettante all’autore di opere artistiche e manoscritti, nonché ai suoi eredi, di percepire, entro il settantesimo anno dalla morte dell’ideatore, una percentuale sul prezzo
di vendita per ogni transazione, successiva alla prima, dell’opera in questione. Il diritto di seguito viene applicato solamente alle opere d’arte figurative, mentre quelle musicali o letterarie non possono essere utilizzate e sfruttate successivamente e quindi sono opere che si “esauriscono” tramite la vendita dell’unico esemplare che le incorpora.
Decreto legislativo n.118/2006
Il diritto di seguito è stato tutelato con il decreto legislativo n.118/2006, in attuazione della direttiva 2001/84/CE. La norma specifica che per opere d’arte s’intendono tutte le creazioni originali di un artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché manoscritti.
Clausola di esclusiva.
All’interno di un contratto di somministrazione o di vendita, può essere apposta la clausola di esclusiva, valente per una o entrambe le parti, che limita il soggetto su cui questa clausola pesa, a mantenere tale contratto con la controparte, vietando si stipulare un contratto similare o per gli stessi beni, con terzi estranei all’accordo. Nel mercato dell’arte è possibile riscontrare tale clausola soprattutto nel rapporto artista/gallerista: quest’ultimo, infatti, imporrebbe al primo l’esclusività delle opere, a proprio favore, per porle in vendita, vietando all’autore di cedere a terzi o venderle direttamente.